(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 44 del 9 novembre 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              e m a n a 
 
il seguente regolamento: 
    Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di  attuazione
dell'articolo 14  della  legge  regionale  5  novembre  2009,  n.  64
"Disciplina   delle   funzioni   amministrative   in    materia    di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
e dei relativi bacini di accumulo"); 
    Visto il parere favorevole  del  Comitato  tecnico  di  direzione
espresso nella seduta del 15 luglio 2010; 
    Visto il parere della direzione generale della presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio  2010
n. 682; 
    Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso
nella seduta del 30 settembre 2010; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 29 luglio 2010; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 ottobre 2010
n. 912; 
    Considerato quanto segue: 
    (1) E' stata accolta la richiesta delle Province di prorogare  il
termine previsto in legge per  la  presentazione  della  denuncia  di
esistenza, coincidente con il  termine  per  la  presentazione  della
eventuale domanda di regolarizzazione, in quanto  e'  stata  ritenuta
opportuna alla  luce  dell'obiettiva  e  generale  difficolta'  degli
utenti al rispetto dei tempi prescritti  e  alla  luce  dell'aggravio
organizzativo per le Province che si  troverebbero  nella  condizione
dell'applicazione automatica e massiva delle sanzioni; 
    (2) E' stato ritenuto opportuno modificare la legge nel senso  di
allineare il termine previsto per la presentazione della  domanda  di
sanatoria al  nuovo  termine  previsto  per  la  presentazione  della
denuncia di esistenza, in modo tale  da  far  coincidere  il  termine
ultimo per la presentazione  della  denuncia  di  esistenza,  che  va
comunque presentata, con quello per la presentazione delle  eventuali
domande di regolarizzazione e sanatoria; 
    (3) In conseguenza di quanto detto  sopra,  si  rende  necessario
modificare il regolamento attuativo al fine di  renderlo  conforme  e
coerente con la legge di riferimento. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  all'articolo  16  del  regolamento  emanato  con   d.p.g.r.
                              18/R/2010 
 
    1. Al comma  1  dell'articolo  16  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale  25  febbraio  2010  n.
18/R  (Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  14   della   legge
regionale  5  novembre  2009,  n.  64  "Disciplina   delle   funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed  esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo")  le
parole "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  presente
regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui
all'articolo 11, comma 1, della l.r. 64/2009".